(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                    n. 33 del 16 settembre 2009) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                                Emana 
 
il seguente regolamento 
 
                              Preambolo 
 
    Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto; 
    Vista la legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 (Disciplina  per  la
gestione ed il controllo del potenziale viticolo)  e  in  particolare
l'art. 18; 
    Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso  nella
seduta del 2 luglio 2009; 
    Visto il parere della direzione generale della Presidenza di  cui
all'art. 16 del regolamento interno della Giunta regionale 18  maggio
2009, n. 1; 
    Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del  13
luglio 2009, n. 612; 
    Visto il parere della Commissione consiliare competente  espresso
nella seduta del 22 luglio 2009; 
    Visto il parere del Consiglio  delle  autonomie  locali  espresso
nella seduta del 24 luglio 2009; 
    Visto  l'ulteriore  parere   della   direzione   generale   della
Presidenza di cui all'art. 16, comma 4 del regolamento interno  della
Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 agosto 2009,  n.
724; 
    Considerato quanto segue 
      1. la corretta e  uniforme  attivazione  degli  interventi  sul
potenziale viticolo e la gestione degli albi dei vigneti per  vini  a
denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne per vini  a
indicazione geografica tipica (IGT) rendono  opportuno  definire  con
precisione, in linea con i regolamenti comunitari, i termini  tecnici
utilizzati nel presente regolamento; 
      2. il registro informatico pubblico dei diritti di  reimpianto,
di seguito  indicato  registro  dei  diritti,  e'  lo  strumento  per
assicurare la corretta gestione del potenziale viticolo in Toscana  e
pertanto tutti i diritti di impianto e reimpianto, compreso i diritti
di reimpianto anticipati e quelli acquisiti  mediante  trasferimento,
devono risultare iscritti nello stesso; 
      3. il ruolo strategico del registro dei  diritti  determina  la
necessita' di garantirne il contenuto  e  pertanto  l'iscrizione  nel
registro   viene   effettuata   dagli    enti    competenti    previa
certificazione. Fanno eccezione i diritti di  reimpianto  anticipato,
la  cui  iscrizione   avviene   automaticamente   a   seguito   della
presentazione  della  dichiarazione  unica  aziendale  (DUA)  di  cui
all'art. 11 della legge regionale 27 luglio 2007,  n.  45  (Norme  in
materia  di  imprenditore  e  imprenditrice  agricoli  e  di  impresa
agricola) con la quale il conduttore comunica l'intenzione  di  voler
procedere ad un reimpianto con estirpazione successiva; 
      4.  nell'ottica  della   semplificazione   amministrativa,   la
registrazione  dell'uscita  dei  diritti  dal  registro  dei  diritti
avviene  sulla  base  delle  dichiarazioni   di   avvenuto   impianto
rilasciate dal conduttore; 
      5. la corretta  gestione  del  registro  dei  diritti  e  dello
schedario viticolo presuppone la definizione da parte della struttura
della Giunta regionale competente di precise  modalita'  di  gestione
che  e'   opportuno   siano   oggetto   di   apposito   provvedimento
dirigenziale; 
      6. la riserva regionale dei diritti di impianto  e  reimpianto,
di  seguito  indicata  con  riserva  regionale,  e'   uno   strumento
necessario per la gestione a livello regionale di diritti di impianto
e reimpianto  facenti  capo  direttamente  alla  Regione,  in  quanto
esistenti sul territorio ma non appartenenti ad alcun conduttore;  si
rende pertanto necessario  individuare  i  diritti  che  confluiscono
nella  riserva  regionale  e  le  condizioni  generali  per  la  loro
concessione; 
      7. la concessione  di  diritti  della  riserva  regionale  puo'
essere finalizzata  alla  conservazione  di  vigneti  di  particolare
pregio sotto il  profilo  storico,  ambientale  e  paesaggistico;  e'
necessario,  pertanto,  che  siano  individuati  i   criteri   e   le
caratteristiche  dei  vigneti   che   possono   usufruire   di   tale
opportunita' e sia definita la procedura per la loro assegnazione; 
      8. il regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio  del  22
ottobre 2007 recante organizzazione comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM) stabilisce il principio per cui deve essere  garantito  il
non aumento del potenziale viticolo in caso di  trasferimento  di  un
diritto di reimpianto e in caso  di  concessione  di  un  diritto  di
reimpianto dalla riserva, in particolare se tale trasferimento e tale
concessione sono relativi a diritti  di  impianto  provenienti  dalla
estirpazione  di  superfici  non  irrigue  e  siano  destinati   alla
realizzazione di superfici irrigue. A tal fine  e'  stata  fissata  a
livello regionale una resa media unica  dei  diritti  di  reimpianto,
calcolata tenendo conto della resa effettiva della produzione di vino
regionale nelle ultime  cinque  campagne  vendemmiali,  ed  e'  stato
ritenuto congruo, nel passaggio da superficie non irrigua a  irrigua,
applicare un coefficiente di riduzione pari al  10  per  cento  della
superficie; 
      9. il reg.  (CE)  1234/2007  prevede  che  la  concessione  dei
diritti  di  reimpianto  a  partire  dalla  riserva  regionale  possa
avvenire dietro il pagamento di un  corrispettivo  ad  eccezione  dei
giovani  conduttori  aventi  specifici  requisiti,  per  i  quali  la
concessione puo'  avvenire  a  titolo  gratuito.  Pertanto  si  rende
necessario stabilire il valore di un diritto di reimpianto  prelevato
dalla riserva. Inoltre al  fine  di  agevolare  la  realizzazione  di
vigneti  nelle  zone  di  montagna   e   fortemente   terrazzate   il
corrispettivo da versare per  la  concessione  di  un  diritto  della
riserva in tali zone e' stato ridotto; 
      10. ai sensi della legge regionale n. 9/2009 le  domande  e  le
dichiarazioni relative ai  procedimenti  sul  potenziale  viticolo  e
sulla gestione degli albi DO ed  elenchi  IGT  sono  presentate  alla
Agenzia regionale toscana per  l'erogazione  in  agricoltura  (ARTEA)
tramite la DUA.  Si  e'  ritenuto  opportuno  stabilire  i  contenuti
essenziali di tali domande e dichiarazioni, rimandando  ad  ARTEA  la
predisposizione  della  modulistica,  d'intesa  con   la   competente
struttura della Giunta regionale  e  nel  quadro  delle  disposizioni
regionali afferenti alla semplificazione amministrativa e al  sistema
informativo regionale; 
      11. per quanto riguarda la realizzazione di impianti  destinati
alla sperimentazione vitivinicola e' necessario definire i  contenuti
dei progetti in base ai quali si chiede di  realizzare  le  superfici
vitate stesse,  nonche'  le  modalita'  di  acquisizione  del  parere
dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e  l'innovazione  nel  settore
agricolo forestale (ARSIA); 
      12. il reg. (CE) 1234/2007 prevede che vengano concessi diritti
di reimpianto anticipato a chi s'impegna a estirpare  una  superficie
vitata  equivalente  entro  tre  anni  dall'impianto.  Si   e'   reso
necessario pertanto prevedere la creazione del diritto di  reimpianto
anticipato e la sua iscrizione all'interno del registro dei diritti; 
      13. il reg. (CE) 1234/2007 prevede all'art. 85-decies, comma  5
la possibilita' di trasferire i diritti di reimpianto parzialmente  o
totalmente ad un'altra azienda in  specifici  casi  e  stabilisce  la
necessita' di garantire che tale trasferimento avvenga  nel  rispetto
della normativa  vigente.  Sono  pertanto  individuate  le  procedure
finalizzate al controllo,  in  particolare  per  quanto  concerne  il
trasferimento di diritti provenienti dalle altre regioni italiane; 
      14. gli  interventi  di  sovrainnesto  e  di  ripristino  della
densita' di impianto persa a seguito di  fallanze  influiscono  sugli
elementi strutturali dell'impianto. E' pertanto necessario,  al  fine
di garantire l'aggiornamento dello schedario, definire  le  modalita'
con cui le aziende  procedono  alla  comunicazione  degli  interventi
effettuati; 
      15. i principi sulla gestione degli albi DO e degli elenchi IGT
sono stabiliti a livello  nazionale.  Si  rende  necessario  tuttavia
specificare alcuni aspetti relativi alla gestione  degli  albi  DO  e
degli elenchi IGT. In particolare e' stabilito che il rispetto  della
base ampelografica, intesa come rapporto percentuale fra  i  vitigni,
deve essere garantito a livello  di  unita'  tecnica-economica  (UTE)
sulle superfici vitate oggetto di rivendicazione; 
      16. al fine di assicurare il coordinamento delle  attivita'  di
controllo svolte dalle province con l'esigenza  di  disporre  di  uno
schedario  viticolo  aggiornato,  e'  necessario  che   le   province
comunichino ad ARTEA  l'esito  dei  controlli  effettuati,  affinche'
ARTEA proceda all'aggiornamento dello schedario; 
      17. in considerazione che la legge regionale n. 9/2009  prevede
che lo schedario viticolo sia tenuto da ARTEA,  si  rende  necessario
individuare in ARTEA il soggetto per la verifica della corrispondenza
fra  la  situazione  strutturale  risultante  dallo  schedario  e  la
situazione reale, nel rispetto del regolamento (CE) n. 436/2009 della
Commissione, del 26 maggio 2009, recante  modalita'  di  applicazione
del reg. (CE) n. 479/2008 del  Consiglio  in  ordine  allo  schedario
viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per  il
controllo del mercato, ai documenti che  scortano  il  trasporto  dei
prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; 
      18. e' necessario stabilire delle disposizioni transitorie  per
la   gestione   dei   procedimenti   amministrativi   avviati   prima
dell'entrata in vigore del regolamento e non  ancora  conclusi.  Sono
pertanto definite le modalita' di gestione dei suddetti  procedimenti
in attesa di autorizzazione; 
      19. di accogliere il parere della II commissione  consiliare  -
Agricoltura - espresso nella seduta del 22 luglio 2009 e di  adeguare
conseguentemente il testo; 
    si approva il presente regolamento 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
                (art. 18, legge regionale n. 9/2009) 
 
    1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 18 della legge
regionale 16 marzo 2009, n. 9  (Disciplina  per  la  gestione  ed  il
controllo del potenziale viticolo), di seguito  indicata  con  legge,
disciplina gli interventi sul potenziale  produttivo  viticolo  e  la
gestione degli albi dei vigneti per vini a denominazione  di  origine
(DO) e degli elenchi delle vigne per vini  a  indicazione  geografica
tipica (IGT). 
    2. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
      a) data di realizzazione dei lavori di estirpazione: la data in
cui si completa l'eliminazione di tutti i ceppi che si trovano su una
superficie vitata; 
      b) data di realizzazione dei lavori di impianto: la data in cui
si completa la messa a dimora  di  barbatelle  di  vite  o  parti  di
barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la  produzione  di
uve,  per  la  coltura  di  piante  madri  marze  o  destinate   alla
sperimentazione vitivinicola; 
      c) data di realizzazione dei lavori di sovrainnesto: la data in
cui si completa su una  superficie  vitata  l'innesto  di  viti  gia'
precedentemente innestate; 
      d) ripristino della densita' di impianto: il reimpianto di viti
finalizzato a ripristinare la densita' di impianto iniziale  persa  a
seguito di fallanze; 
      e) data di inizio raccolta: la data di  inizio  della  raccolta
delle uve riportata dal produttore negli appositi registri di cui  al
titolo  III,  capo  III  del  regolamento  (CE)  n.  436/2009   della
Commissione del 26 maggio 2009 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine  allo  schedario
viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per  il
controllo del mercato, ai documenti che  scortano  il  trasporto  dei
prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; 
      f) unita' vitata (UV): la superficie continua coltivata a  vite
che ricade su una sola particella catastale e che e' omogenea per  le
seguenti caratteristiche: tipo di possesso, destinazione  produttiva,
tipo di coltura,  forma  di  allevamento,  sesto  di  impianto,  eta'
dell'impianto ed eventualmente vitigno se esattamente localizzato  in
modo da consentirne l'individuazione grafica; 
      g) vigneto  o  appezzamento  vitato:  una  superficie  continua
coltivata a vite, costituita da una o piu' unita' vitate contigue  ed
omogenee  per  le  seguenti  caratteristiche:   tipo   di   possesso,
destinazione produttiva, tipo di coltura, forma di allevamento, sesto
di impianto ed eta' dell'impianto. Sono da ritenersi  contigue  anche
unita' vitate tra le quali sono  incluse  superfici  a  servizio  del
vigneto di larghezza non superiore ai tre metri; 
      h) superficie vitata: ai fini della misurazione dei vigneti  la
superficie all'interno del sesto di impianto, da filare a filare e da
vite a vite, aumentata, nelle fasce laterali e nelle  testate,  della
superficie  realmente  esistente  al  servizio  del  vigneto  ed   in
particolare: 
        1)  superficie  vitata  ricadente  su  un'intera   particella
catastale: in questo caso la superficie  vitata  da  considerarsi  e'
l'intera superficie catastale della particella; 
        2) superficie  vitata  ricadente  solo  su  una  parte  della
particella  catastale:  in  questo  caso  la  superficie  vitata   da
considerarsi e' quella all'interno del sesto di impianto, da filare a
filare e da vite a vite, aumentata,  nelle  fasce  laterali  e  nelle
testate, in misura del 50 per cento del sesto d'impianto oppure  fino
ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi  comprese  le
capezzagne, qualora effettivamente esistenti; 
        3) superficie vitata di filari singoli: la superficie  vitata
da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, e' fino ad  un
massimo di 1,5 metri sul lato e di 3 metri sulle testate per le  aree
di servizio,  ivi  comprese  le  capezzagne,  qualora  effettivamente
esistenti; 
        4) superficie vitata di viti sparse: la superficie vitata  di
insidenza media per ceppo che non superi comunque i 5 metri quadrati; 
      i) superficie irrigua: una superficie vitata  sulla  quale  sia
installato un impianto fisso di irrigazione e sulla quale  non  venga
praticata la sola irrigazione di soccorso; 
      l)  certificazione:   l'operazione   effettuata   nel   sistema
informativo dell'Agenzia  regionale  toscana  per  le  erogazioni  in
agricoltura (ARTEA) mediante l'attivazione della funzione «certifica»
da parte di un operatore autorizzato la cui  identita'  e'  accertata
mediante accesso al  sistema  tramite  smart-card  e  registrata  con
apposizione di firma digitale o della firma  elettronica  qualificata
ai sensi  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
dell'amministrazione digitale); 
      m) validazione: l'operazione effettuata nel sistema informativo
ARTEA mediante l'attivazione della funzione «convalida» da  parte  di
un operatore autorizzato  la  cui  identita'  e'  accertata  mediante
accesso al sistema tramite smart-card e registrata con apposizione di
firma digitale o della firma elettronica  qualificata  ai  sensi  del
decreto legislativo n. 82/2005; 
      n) diritto di nuovo impianto:  il  diritto  ad  impiantare  una
superficie vitata destinata a nuovi impianti nell'ambito di misure di
ricomposizione fondiaria  o  di  esproprio  per  motivi  di  pubblica
utilita', o a scopi di sperimentazione vitivinicola, o  alla  coltura
di piante madri per marze o a impianti i  cui  prodotti  vitivinicoli
sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori; 
      o) resa di riferimento regionale dei diritti di reimpianto:  la
resa di riferimento dei diritti di  reimpianto,  compresi  i  diritti
della  riserva  regionale,   indipendentemente   dalla   destinazione
produttiva della superficie vitata dalla quale si sono originati (DO,
IGT, tavola) calcolata pari a 70 quintali di uva per ettaro; 
      p)  viticoltura  di  montagna  e  fortemente   terrazzata:   la
viticoltura esercitata nelle zone di produzione dei vini a DO «Elba»,
«Candia  dei  Colli  Apuani»,  «Colli  di  Luni»,   «Ansonica   Costa
dell'Argentario», «Orcia», «Colline  Lucchesi»,  «Montecarlo»  e  nel
territorio amministrativo delle comunita' montane.